TITOLO II CAPO 3 - Regione Puglia
Cos’è?
E’ un aiuto rivolto ad imprese di piccola e media dimensione che intendono realizzare investimenti nel territorio della Regione Puglia.

Chi può richiedere l’agevolazione?
L’agevolazione si rivolge alle:
- Microimprese, intendendo per tali le imprese che occupano meno di 10 dipendenti e realizzano un fatturato annuo o presentano un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;
- Imprese di piccole dimensioni, intendendo per tali le imprese che occupano meno di 50 dipendenti e realizzano un fatturato annuo o presentano un totale di bilancio non superiori a 10 milioni di euro;
- Imprese di medie dimensioni, intendendo per tali le imprese che occupano meno di 250 dipendenti e realizzano un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o presentano un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro.
- Liberi professionisti, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, secondo l’art. 12, legge 22 maggio 2017, n. 81
Quali attività si possono realizzare?
Si possono realizzare investimenti in unità locali ubicate/da ubicare nel territorio della Regione Puglia e riguardanti progetti di investimento di importo non inferiori ad euro 30.000 per:
- la creazione di una nuova unità produttiva;
- l’ampliamento di una unità produttiva esistente;
- diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
- il cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità produttiva esistente.
Sono ammissibili gli investimenti riguardanti:
a. imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte negli albi di cui alla legge 443/85 (legge quadro sull’artigianato);
b. imprese commerciali:
- esercizi commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso classificati esercizi di vicinato (esercizi con superficie di vendita non superiore a 250 mq);
- esercizi commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso classificati M1. Medie strutture di livello locale con superficie di vendita da 251 a 600 mq (LR n. 11/2003);
- esercizi commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso classificati M2. Medie strutture di livello locale con superficie di vendita da 601 a 1.500 mq (LR n. 11/2003);
- esercizi commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso classificati M3. Medie strutture attrattive con superficie di vendita da 1501 a 2500 mq (LR n. 11/2003);
- servizi di ristorazione di cui al gruppo “56” della “Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007”, ad eccezione delle categorie “56.10.4” e “56.10.5”;
- attività di commercio elettronico, quest’ultimo inteso come quell’ attività commerciale - ovvero quella di acquisto di merci in nome e per conto proprio e la loro rivendita – svolta tramite la rete internet, mediante l’utilizzo di un portale o sito web (e-commerce).
c. imprese che realizzano investimenti in alcune attività economiche delle seguenti divisioni della “Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007":
- sezione “C”: imprese, non iscritte negli albi di cui alla legge 443/85, che realizzano investimenti riguardanti il settore delle attività manifatturiere;
- sezione “E”: settore fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento;
- sezione “F”: settore delle costruzioni;
- sezione “J”: settore dei servizi di comunicazione ed informazione;
- sezione “Q”: sanità e assistenza sociale;
- sezione “R”: settore Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento.
- Liberi professionisti che svolgono le attività disciplinate da apposite leggi professionali o quelle regolamentate dalla legge n. 4 del 14 gennaio 2013 (“disposizioni in materia di professioni non organizzate”), che realizzano attività in uno dei settori previsti di cui all’allegato 1.
Quali sono le spese ammissibili?
- acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 5% dell'importo dell'investimento in attivi materiali;
- spese per opere murarie e assimilabili relative a interventi di ampliamento o di riqualificazione di immobili esistenti nonché quelle relative a nuova costruzione solo nei casi in cui l’impresa dimostri che l’assenza di agevolazione su tali spese, in ragione delle caratteristiche tecnologiche e localizzative dell’iniziativa, ne inficerebbe la redditività e le opportunità di innovazione e sviluppo;
- acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività di rappresentanza, nonché i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati all'effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni. Per il settore dei trasporti sono escluse le spese relative all'acquisto di materiale di trasporto e l'acquisto di automezzi è ammissibile esclusivamente nel caso di imprese di trasporto persone;
- investimenti finalizzati al miglioramento delle misure di prevenzione dei rischi, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- spese di progettazione ingegneristica e di direzione lavori nei limiti del 5% delle spese di cui alla lettera b);
- spese per l'acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa ed i trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto e licenze, connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.
Con riferimento all’acquisto dell’immobile, del suolo o di software, non è ammissibile l’acquisto da parenti e affini fino al terzo grado dei soci, nel caso di società proponente, o del titolare, nel caso di ditta proponente, nonché dal coniuge del titolare o dei soci”. L’acquisto di un immobile, del suolo o di software di proprietà di uno o più soci dell’impresa richiedente le agevolazioni medesime o dei relativi coniugi ovvero parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, è ammissibile in proporzione alle quote di partecipazione nell’impresa medesima degli altri soci che non hanno alcun rapporto di parentela e coniugio suindicato.
Non sono ammissibili alle agevolazioni "gli acquisti infragruppo, gli acquisti da soci o amministratori dell’impresa beneficiaria/proponente, da coniugi, parenti o affini entro il terzo grado di uno dei soci o amministratori dell’impresa beneficiaria anche nel caso in cui il rapporto sussista con un soggetto che rivesta il ruolo di amministratore o socio dell’impresa fornitrice". Non è ammissibile l'acquisto di immobili che siano stati oggetto di agevolazione nei dieci anni precedenti come stabilito dall’articolo 18, comma 1 lettera c) del D.P.R. del 5 febbraio 2018, n. 22 recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.
Sono comunque non ammissibili:
- le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
- le spese relative all'acquisto di scorte;
- le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
- titoli di spesa regolati In contanti;
- le spese di pura sostituzione;
- le spese di funzionamento in generale;
- le spese in leasing e quelle relative ai cosiddetti contratti chiavi in mano;
- tutte le spese non capitalizzate;
- le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed Indipendentemente dal settore in cui opera l'Impresa;
- i titoli di spesa nel quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500 euro;
- l'acquisto di beni non strettamente funzionali e non a uso esclusivo dell'attività di Impresa;
- l'acquisto di beni facilmente deperibili quali ad esempio biancheria da tavola, biancheria da bagno, stoviglie, utensili per cucina;
- nel caso di acquisto di mezzi mobili, le spese di IPT, messa su strada, immatricolazione.
Non sono ammissibili le spese relative all'attività di ricevitoria, commercio al dettaglio di generi di monopolio e le attività di giochi, lotterie e scommesse.
A quanto ammontano gli investimenti e le agevolazioni?
L'aiuto sarà erogato in forma di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore.
“Il contributo viene riconosciuto in misura pari all'Interest Rate Swap (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni {10Y/6M), pubblicato su ilquotidiano "Il Sole 24 Ore" il giorno della stipula del finanziamento da parte del Soggetto Finanziatore, maggiorato di uno spread. Al momento la misura dello spread è pari al 5% (500 punti base); tale valore viene aggiornato di anno in anno.”
Il contributo in conto impianti calcolato sul montante degli interessi comprenderà l’eventuale preammortamento:
- per una durata massima di 12 mesi per i finanziamenti destinati all'acquisto di macchinari e di attrezzature;
- per una durata massima di 24 mesi per i finanziamenti destinati all'ampliamento dello stabilimento.
Qualunque sia la maggior durata del contratto di finanziamento, il contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi sarà calcolato con riferimento ad una durata massima del finanziamento (al netto dell’eventuale periodo di preammortamento) di:
- sette anni per i finanziamenti destinati alla creazione, all’ampliamento e/o all’ammodernamento dello stabilimento;
- cinque anni per i finanziamenti destinati all’acquisto di macchinari, attrezzature, brevetti e licenze.
Le agevolazioni saranno calcolate, indipendentemente dall’ammontare del progetto ammissibile, su un importo finanziato massimo di:
- 4.000.000 di euro in caso di medie imprese;
- 2.000.000 di euro in caso di piccole e micro imprese.
Per gli investimenti in nuovi macchinari ed attrezzature potrà essere erogato un contributo aggiuntivo in conto impianti che non potrà essere superiore:
- al 30% dell’investimento e all’importo massimo di 1.200.000 euro per le medie imprese
- al 35% dell’investimento e all’importo massimo di 700.000 euro per le piccole imprese.
Le imprese in possesso del rating di legalità (articolo 5-ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni della legge 24 maggio 2012, n. 27) beneficiano di una ulteriore sovvenzione diretta che è pari al 5% dell’importo dell’investimento per le piccole imprese ed al 2,50% dell’investimento per le medie imprese, in entrambi i casi con un tetto massimo pari ad euro 100.000,00. Alla data di invio telematica della domanda da parte del Soggetto Finanziatore, le imprese devono già possedere il rating di legalità o avere inoltrato apposita richiesta all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato.
Per le imprese che hanno conseguito il rating di legalità, l'importo massimo del contributo aggiuntivo in conto impianti è elevato a 1.300.000 euro per le medie e a 800.000 euro per le piccole imprese.
I soggetti proponenti che realizzano interventi in opere murarie necessari al recupero di immobili esistenti e non utilizzati, ove acquisibili e restaurabili, beneficiano di una ulteriore sovvenzione diretta del 10%. Tale 10% di ulteriore sovvenzione sarà calcolato esclusivamente con riferimento alle spese necessarie all’eventuale acquisto e al recupero dei predetti immobili.
Gli aiuti di cui al presente Avviso sono cumulabili:
- con gli aiuti al finanziamento del rischio di cui al Titolo III del Regolamento;
- con gli aiuti de minimis di cui al Regolamento Regionale n. 15 del 01/08/2014.
L’intensità massima di aiuto è:
- 35% per i soggetti proponenti di medie dimensioni
- 45% per i soggetti proponenti di piccole dimensioni.