CREDITO D’IMPOSTA “INDUSTRIA 4.0”
Cos’è?
Il Credito d’imposta Industria 4.0, conosciuto anche come Credito d’imposta beni strumentali, fa parte del Piano Transizione 4.0 che, con un budget di 24 miliardi di euro, si pone l’obiettivo di favorire la trasformazione digitale delle imprese italiane attraverso un pacchetto di incentivi che comprende anche il Credito d’imposta per Ricerca & Sviluppo, Innovazione, Design e Green e Credito Formazione 4.0.

Quali imprese possono richiederlo e quali no?
Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Precondizioni:
- essere in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- essere in regola con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Sono ammesse al beneficio anche le imprese che determinano il reddito con criteri forfettari o con l’applicazione di regimi d’imposta sostitutivi, come per esempio i soggetti che fruiscono del regime forfettario ex legge 199/2014.
Sono escluse le imprese in stato di:
- imprese in stato di liquidazione volontaria;
- fallimento;
- liquidazione coatta;
- concordato preventivo senza continuità aziendale;
- altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento di dichiarazione di una di tali situazioni.
Un’altra ipotesi di esclusione riguarda l’erogazione di una delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, Dlgs 231/2001 (responsabilità amministrativa delle persone giuridiche).
L’agevolazione è estesa alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni, limitatamente agli acquisti dei beni strumentali materiali e immateriali non appartenenti al Piano Industria 4.0.
Qual è il periodo di riferimento degli investimenti?
Gli investimenti agevolabili sono quelli effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
A quanto ammonta il credito?
- per i beni materiali, nuovi e strumentali all’esercizio dell’attività di impresa e ricompresi nell’Allegato A della Legge 232/2016 (c.d. Industria 4.0), le agevolazioni per il triennio 2020-2022 sono così riassumibili:
Agevolazione 2020
- Credito di imposta del 40% per la quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro;
- Credito di imposta del 20% per la quota di investimento oltre i 2,5 milioni di euro e fino ai 10 milioni di euro;
- Nessuna agevolazione per investimenti oltre i 10 milioni di euro.
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione.
Ambito temporale: investimenti effettuati dal 01.01.2020 al 16.11.2020 ovvero entro il 30.06.2021 a condizione che entro la data del 16.11.2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Agevolazione 2021
- Credito di imposta del 50% per la quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro;
- Credito di imposta del 30% per la quota di investimento oltre i 2,5 milioni di euro e fino ai 10 milioni di euro;
- Credito di imposta del 10% per la quota di investimento oltre i 10 milioni di euro e fino ai 20 milioni di euro;
- Nessuna agevolazione per investimenti oltre i 20 milioni di euro.
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno dell’avvenuta interconnessione.
Ambito temporale: investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 ovvero entro il 30.06.2022 a condizione che entro la data del 31.12.2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Agevolazione 2022
- Credito di imposta del 40% per la quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro;
- Credito di imposta del 20% per la quota di investimento oltre i 2,5 milioni di euro e fino ai 10 milioni di euro;
- Credito di imposta del 10% per la quota di investimento oltre i 10 milioni di euro e fino ai 20 milioni di;
- Nessuna agevolazione per investimenti oltre i 20 milioni di euro.
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno dell’avvenuta interconnessione.
Ambito temporale: investimenti effettuati dal 01.01.2022 al 31.12.2022 ovvero entro il 30.06.2023 a condizione che entro la data del 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
- per i beni immateriali, nuovi e strumentali all’esercizio dell’attività di impresa e ricompresi nell’Allegato B della Legge 232/2016 (c.d. Industria 4.0), così come integrato dalla legge 205/2017, e con l’aggiunta quindi di
- sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce,
- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata,
- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on field,
a decorrere dal 16.11.2020 fino al 31.12.2022, ovvero entro il 30.06.2023 a condizione che entro la data del 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Nessuna agevolazione è concessa per investimenti oltre 1 milione di euro.
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno dell’avvenuta interconnessione.
- per i beni materiali, nuovi e strumentali all’esercizio dell’attività di impresa e diversi da quelli ricompresi nell’Allegato A della Legge 232/2016 (c.d. Industria 4.0), le agevolazioni sono così riassumibili:
Agevolazione 2021
- Credito di imposta del 10% per la quota di investimento fino a 2 milioni di euro (15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile);
- Nessuna agevolazione per investimenti oltre i 2 milioni di.
Con la modifica introdotta dal dl Sostegni bis anche i soggetti con un volume di ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro potranno utilizzare in compensazione in un'unica quota annuale il credito d'imposta.
Ambito temporale: investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 ovvero entro il 30.06.2022 a condizione che entro la data del 31.12.2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Agevolazione 2022
- Credito di imposta del 6% per la quota di investimento fino a 2 milioni di euro;
- Nessuna agevolazione per investimenti oltre i 2 milioni di euro.
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno dell’avvenuta entrata in funzione.
Ambito temporale: investimenti effettuati dal 01.01.2022 al 31.12.2022 ovvero entro il 30.06.2023 a condizione che entro la data del 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
- per i beni immateriali nuovi e strumentali all’esercizio dell’attività di impresa e diversi da quelli ricompresi nell’Allegato B della Legge 232/2016 (c.d. Industria 4.0), le agevolazioni per il triennio 2020-2022 sono così riassumibili:
Agevolazione 2021
- Credito di imposta del 10% per la quota di investimento fino ad 1 milione di euro (15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile);
- Nessuna agevolazione per investimenti oltre 1 milione di euro.
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno dell’avvenuta entrata in funzione. Nel caso di soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, il credito di imposta può essere utilizzato in un’unica soluzione nell’anno di entrata in funzione.
Ambito temporale: investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 ovvero entro il 30.06.2022 a condizione che entro la data del 31.12.2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Agevolazione 2022
- Credito di imposta del 6% per la quota di investimento fino ad 1 milione di euro;
- Nessuna agevolazione per investimenti oltre 1 milione di euro.
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno dell’avvenuta entrata in funzione.
Ambito temporale: investimenti effettuati dal 01.01.2022 al 31.12.2022 ovvero entro il 30.06.2023 a condizione che entro la data del 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
AGEVOLAZIONE 2023 – 2024 – 2025
- Credito di imposta del 20% per la quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro
- Credito di imposta del 10% per la quota di investimento oltre i 2,5 milioni di euro e fino ai 10 milioni di euro
- Credito di imposta del 5% per la quota di investimento oltre i 10 milioni di euro e fino ai 20 milioni di euro
Nessuna agevolazione per investimenti oltre i 20 milioni di euro.
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno dell’avvenuta interconnessione.
Investimenti effettuati dal 01/01/2023 al 31/12/2025 ovvero entro il 30/06/2026 se ordine accettato e acconto del 20% entro il 31/12/2025.
Cosa occorre fare per ottenerlo?
I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a:
- conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili;
- riportare, nelle fatture e negli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati, una dicitura che faccia riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 (ad esempio «Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 184-194 Legge 178/2020»);
- produrre, per i beni industria 4.0, una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o della rete di fornitura (se il costo unitario di acquisizione dei beni non è superiore a 300.000 euro, l’onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000).
Il credito d’imposta Industria 4.0 è cumulabile con altre misure agevolative?
Si, è possibile cumulare il beneficio fiscale con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
Cosa accade se i beni agevolati vengono successivamente ceduti?
Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o interconnessione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Il maggiore credito eventualmente utilizzato va versato entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Tuttavia, nell’ipotesi in cui nello stesso periodo di cessione del bene per il quale si fruisce del credito, l’impresa:
- sostituisca il bene originario con un bene materiale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’Allegato A legge 232/2016;
- attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione,
non si procede alla rimodulazione del credito d’imposta.